Codice Civile > Articolo 783 - Donazioni di modico valore

Codice Civile

Vigente al

La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili e' valida anche se manca l'atto pubblico, purche' vi sia stata la tradizione.

La modicita' deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

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