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Codice Civile > Articolo 810 - Nozione
Codice Civile
Codice Civile
Libro Terzo
Titolo I
Capo I
Articolo 810
Vigente al
19/4/1942
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
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Articolo 809
Articolo 811
»
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