Codice Civile > Articolo 831 - Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

Codice Civile

Vigente al

I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non e' diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformita' delle leggi che li riguardano.

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