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Codice Civile > Articolo 841 - Chiusura del fondo
Codice Civile
Codice Civile
Libro Terzo
Titolo II
Capo II
Sezione I
Articolo 841
Vigente al
19/4/1942
Il proprietario puo' chiudere in qualunque tempo il fondo.
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Articolo 840
Articolo 842
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