Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unita' colturale, puo' domandare che gli sia trasferita la proprieta' di questi ultimi, pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unita' fondiarie. In caso di contrasto decide l'autorita' giudiziaria, sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento.