Codice Civile > Articolo 85 - Interdizione per infermita' di mente

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Vigente al

Non puo' contrarre matrimonio l'interdetto per infermita' di mente.

Se l'istanza di interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero puo' chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

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