Codice Civile > Articolo 874 - Comunione forzosa del muro sul confine

Codice Civile

Vigente al

Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui puo' chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purche' lo faccia per tutta l'estensione della sua proprieta'. Per ottenere la comunione deve pagare la meta' del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la meta' del valore del suolo su cui il muro e' costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472