Codice Civile > Articolo 879 - Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa

Codice Civile

Vigente al

Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime, ne' gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non puo' neppure usare della facolta' concessa dall'art. 877.

Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472