Codice Civile > Articolo 903 - Luci nel muro proprio o nel muro comune

Codice Civile

Vigente al

Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.

Se il muro e' comune, nessuno dei proprietari puo' aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune puo' aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.

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