Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attivita' antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell'articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attivita' antropica.
In ogni caso e' esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico