Codice Civile > Libro Quarto > Titolo III > Capo I > Sezione I - Disposizioni generali

Codice Civile

Articolo 1470 - Nozione

Articolo 1471 - Divieti speciali di comprare

Articolo 1472 - Vendita di cose future

Articolo 1473 - Determinazione del prezzo affidata a un terzo

Articolo 1474 - Mancanza di determinazione espressa del prezzo

Articolo 1475 - Spese della vendita

§ 1 - Delle obbligazioni del venditore (artt. 1476 - 1497 )

Articolo 1476 - Obbligazioni principali del venditore

Articolo 1477 - Consegna della cosa

Articolo 1478 - Vendita di cosa altrui

Articolo 1479 - Buona fede del compratore

Articolo 1480 - Vendita di cosa parzialmente di altri

Articolo 1481 - Pericolo di rivendica

Articolo 1482 - Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli

Articolo 1483 - Evizione totale della cosa

Articolo 1484 - Evizione parziale

Articolo 1485 - Chiamata in causa del venditore

Articolo 1486 - Responsabilita' limitata del venditore

Articolo 1487 - Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia

Articolo 1488 - Effetti dell'esclusione della garanzia

Articolo 1489 - Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi

Articolo 1490 - Garanzia per i vizi della cosa venduta

Articolo 1491 - Esclusione della garanzia

Articolo 1492 - Effetti della garanzia

Articolo 1493 - Effetti della risoluzione del contratto

Articolo 1494 - Risarcimento del danno

Articolo 1495 - Termini e condizioni per l'azione

Articolo 1496 - Vendita di animali

Articolo 1497 - Mancanza di qualita'

§ 2 - Delle obbligazioni del compratore (artt. 1498 - 1499 )

Articolo 1498 - Pagamento del prezzo

Articolo 1499 - Interessi compensativi sul prezzo

§ 3 - Del riscatto convenzionale (artt. 1500 - 1509 )

Articolo 1500 - Patto di riscatto

Articolo 1501 - Termini

Articolo 1502 - Obblighi del riscattante

Articolo 1503 - Esercizio del riscatto

Articolo 1504 - Effetti del riscatto rispetto ai subacquirenti

Articolo 1505 - Diritti costituiti dal compratore sulla cosa

Articolo 1506 - Riscatto di parte indivisa

Articolo 1507 - Vendita congiuntiva di cosa indivisa

Articolo 1508 - Vendita separata di cosa indivisa

Articolo 1509 - Riscatto contro gli eredi del compratore

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