Codice Civile > Libro Sesto > Titolo I - Della trascrizione

Codice Civile

Capo I - Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili (artt. 2643 - 2672 )

Articolo 2643 - Atti soggetti a trascrizione

Articolo 2644 - Effetti della trascrizione

Articolo 2645 - Altri atti soggetti a trascrizione

Articolo 2645 bis - Trascrizione di contratti preliminari

Articolo 2645 ter - Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilita', a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche

Articolo 2645 quater - Trascrizione di atti costitutivi di vincolo

Articolo 2646 - Trascrizione delle divisioni

Articolo 2647 - Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni

Articolo 2648 - Accettazione di eredita' e acquisto di legato

Articolo 2649 - Cessione dei beni ai creditori

Articolo 2650 - Continuita' delle trascrizioni

Articolo 2651 - Trascrizione di sentenze

Articolo 2652 - Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi

Articolo 2653 - Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti

Articolo 2654 - Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione

Articolo 2655 - Annotazione di atti e di sentenze

Articolo 2656 - Forme per l'annotazione

Articolo 2657 - Titolo per la trascrizione

Articolo 2658 - Atti da presentare al conservatore

Articolo 2659 - Nota di trascrizione

Articolo 2660 - Trascrizione degli acquisti a causa di morte

Articolo 2661 - Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo

Articolo 2662 - Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati

Articolo 2663 - Ufficio in cui deve farsi la trascrizione

Articolo 2664 - Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota

Articolo 2665 - Omissioni o inesattezze nelle note

Articolo 2666 - Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione

Articolo 2667 - Atti compiuti per persona incapace

Articolo 2668 - Cancellazione della trascrizione

Articolo 2668 bis - Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale

Articolo 2668 ter - Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili

Articolo 2669 - Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro

Articolo 2670 - Spese della trascrizione

Articolo 2671 - Obbligo dei pubblici ufficiali

Articolo 2672 - Leggi speciali

Capo II - Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori (artt. 2673 - 2682 )

Articolo 2673 - Obblighi del conservatore

Articolo 2674 - Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio

Articolo 2674 bis - Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione

Articolo 2675 - (Omissis)

Articolo 2676 - Diversita' tra registri, copie e certificati

Articolo 2677 - Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione

Articolo 2678 - Registro generale

Articolo 2679 - Altri registri da tenersi dal conservatore

Articolo 2680 - Tenuta del registro generale d'ordine

Articolo 2681 - Divieto di rimozione dei registri

Articolo 2682 - (Omissis)

Capo III - Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili (artt. 2683 - 2696 )
Sezione I - Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli (artt. 2683 - 2695 )

Articolo 2683 - Beni per i quali e' disposta la pubblicita'

Articolo 2684 - Atti soggetti a trascrizione

Articolo 2685 - Altri atti soggetti a trascrizione

Articolo 2686 - Sentenze

Articolo 2687 - Cessione dei beni ai creditori

Articolo 2688 - Continuita' delle trascrizioni

Articolo 2689 - Usucapione

Articolo 2690 - Domande relative ad atti soggetti a trascrizione

Articolo 2691 - Altre domande e atti soggetti a trascrizione

Articolo 2692 - Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti

Articolo 2693 - Trascrizione del pignoramento e del sequestro

Articolo 2694 - Richiamo di altre leggi

Articolo 2695 - Forme e modalita' della trascrizione

Sezione II - Della trascrizione relativamente ad altri beni mobili (art. 2696 )

Articolo 2696 - Rinvio

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