Articolo 2800 - Condizioni della prelazione
Articolo 2801 - Consegna del documento
Articolo 2802 - Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche
Articolo 2803 - Riscossione del credito dato in pegno
Articolo 2804 - Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
Articolo 2805 - Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno