Codice dei Contratti Pubblici > Articolo 119 - Porti e aeroporti
Codice dei Contratti Pubblici
Vigente al
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.