1. In deroga all'articolo 5 e ove siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, il presente codice non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a un'impresa collegata o da una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività descritte agli articoli da 115 a 121 e di cui all'allegato II a un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.
2. Il comma 1 si applica agli appalti e alle concessioni di servizi e di lavori nonché agli appalti di forniture, purché almeno l'80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi, lavori e forniture prestati da tale impresa, provenga dalle prestazioni rese all'ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.
3. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, l'impresa ha l'onere di dimostrare, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al comma 2.
4. Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l'esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.