Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 116 - Trasformazione, fusione o scissione

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della societa' debitrice, la validita' di queste puo' essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.

2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'art. 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa' interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.

3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma 1, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-bis, comma secondo, 2504-quater, comma secondo, e 2506-ter, comma quinto, del codice civile.

4. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.

5. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci e' sospeso fino all'attuazione del piano.(1)

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(1) Articolo così modificato dall'art. 24 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.

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