Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 121 - Presupposti della liquidazione giudiziale

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

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1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.

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