Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 121 - Presupposti della liquidazione giudiziale
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Vigente al
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.