1. Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore.
[2. ABROGATO](1)
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(1) Articolo così modificato dall'art. 26 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.