Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 145 - Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Vigente al
1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.