Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 150 - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

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