Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 157 - Obbligazioni ed altri titoli di debito

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1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

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