Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 167 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

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1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447 bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.

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