Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 187 - Contratto di assicurazione

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.

2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

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