Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 194 - Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Devono essere consegnati al curatore:

a) il denaro contante;

b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;

c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.

2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.

3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472