Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 202 - Effetti della domanda

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.

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