Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 23 - Conclusione delle trattative

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Quando e' individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto, con uno o piu' creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, e' idoneo ad assicurare la continuita' aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62;
c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto da' atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

2. Se all'esito delle trattative non e' individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore puo', in alternativa:
a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;
b) domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), e' ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto;
c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;
d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo puo' accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4.

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(1) Articolo così modificato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.

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