Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 248 - Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472