1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
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(1) Articolo aggiunto dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.