1. L'istanza di cui all'articolo 17, non puo' essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74. L'istanza non puo' essere altresi' presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo.(1)
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(1) Articolo introdotto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.