Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 253 - Nuova proposta di concordato

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.

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