Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 269 - Domanda del debitore

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.

2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472