Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 278 - Oggetto e ambito di applicazione

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilita' dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilita' e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.

4. Se il debitore e' una societa' o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.

5. L'esdebitazione della societa' ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonche' degli obbligati in via di regresso.

7. Restano esclusi dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonche' le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.(1)

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(1) Articolo così modificato dall'art. 34 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.

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