1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.
[2. ABROGATO](1)
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(1) Comma abrogato dall'art. 34 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.