1. Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e' stato aperto da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo. (1)
2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.
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(1) Articolo così modificato dall'art. 9 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.