Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 303 - Effetti del provvedimento di liquidazione

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall'articolo 314.

2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.

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