Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 31 - Salvezza degli effetti
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Vigente al
1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.