1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorita' amministrative di vigilanza sono altresi' competenti a:
a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali di cui all'articolo 3;
[b) ABROGATA]
c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.(1)
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(1) Articolo così modificato dall'art. 38 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.