Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 331 - Ricorso abusivo al credito
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Vigente al
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 325 agli amministratori ed ai direttori generali di società sottoposte a liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.