Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 332 - Denuncia di crediti inesistenti

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

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1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

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