Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 332 - Denuncia di crediti inesistenti
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Vigente al
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.