Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 333 - Reati dell'institore
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Vigente al
1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 322, 323, 325 e 327 si applicano le pene in questi stabilite.