Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 340 - Esercizio abusivo di attività commerciale
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Vigente al
1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.