Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 340 - Esercizio abusivo di attività commerciale

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.

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