Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 341 - Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:
a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa';
b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;
c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;
d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.

3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 63, comma 2-bis, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).(1)

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(1) Articolo così modificato dall'art. 39 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.

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