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Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

[ABROGATO] (1)

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(1) Articolo abrogato dall'art. 40 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83. Il testo così recitava: "Art. 345. Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI - 1. Il componente dell'organismo di composizione della crisi di impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.
3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà."

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