Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 346 - Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49.

2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

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