1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta con ricorso del debitore.
2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorita' amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o piu' creditori o del pubblico ministero.(1)
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(1) Articolo così modificato dall'art. 11 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.