Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 38 - Iniziativa del pubblico ministero

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.

2. L'autorita' giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.

3. Il pubblico ministero puo' intervenire in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'art. 27, puo' chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione e' disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.(1)

______________
(1) Articolo così modificato dall'art. 11 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472