Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 43 - Rinuncia alla domanda

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'art. 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volonta' di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero puo' rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, puo' condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

3. Quando la domanda e' stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.(1)

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(1) Articolo così modificato dall'art. 12 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.

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