Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 50 - Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale

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1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, e' comunicato alle parti e, quando e' stata disposta la pubblicita' della domanda, iscritto nel registro delle imprese.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

3. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilita' aggravata ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile.

4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non e' ricorribile per cassazione, e' comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'art. 40, commi 6, 7 e 8 ed e' iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicita' della domanda.

5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3.
Contro la sentenza puo' essere proposto ricorso per cassazione, ma i termini sono ridotti della meta'. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.

6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.(1)

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(1) Articolo così modificato dall'art. 12 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.

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