Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 57 - Accordi di ristrutturazione dei debiti

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'art. 48.

2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalita' indicate dall'art. 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'art. 39, commi 1 e 3.

3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano.
L'attestazione deve specificare l'idoneita' dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.(1)

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 15 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.

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