Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 6 - Prededucibilità dei crediti

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Oltre ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonche' del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;

d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

2. La prededucibilita' permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.(1)

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.

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